Guida di riferimento

Ritenute alla fonte: Svizzera e Italia

Le aliquote che si applicano davvero a dividendi, interessi e royalties tra Svizzera e Italia, le aliquote residue previste dalla convenzione contro le doppie imposizioni e come funziona il rimborso.

Come usare questa guida

Su ogni reddito finanziario transfrontaliero si sovrappongono due livelli di imposizione: la ritenuta nel Paese della fonte e l'imposta nel Paese di residenza. La convenzione contro le doppie imposizioni limita la prima e dà sollievo sulla seconda. Le tabelle seguenti coprono entrambi i lati del corridoio Italia–Svizzera.

Aliquote aggiornate a settembre 2026. Si tratta di informazioni generali e non di consulenza fiscale: la posizione va verificata con un professionista nel proprio Paese di residenza.

Imposta preventiva svizzera

La Svizzera applica un'imposta preventiva federale del 35% sui dividendi di società svizzere e sugli interessi di obbligazioni e depositi bancari svizzeri. È trattenuta alla fonte e rimborsata su istanza: ai residenti tramite la dichiarazione annuale, ai non residenti tramite domanda convenzionale all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Redditi di fonte svizzera percepiti da un residente fiscale italiano
RedditoAliquota alla fonteDopo la convenzione
Dividendi di società svizzere35%15% per un residente fiscale italiano
Interessi su depositi bancari svizzeri35%Di norma integralmente rimborsabili
Interessi su obbligazioni svizzere35%12,5% per un residente fiscale italiano
Royalties dalla Svizzera0% (nessuna ritenuta interna)Aliquota convenzionale 5%
Plusvalenze, investitore privatoNessunaLa Svizzera non tassa le plusvalenze private
Titoli esteri in custodia svizzeraNessuna ritenuta svizzeraSi applicano le regole del Paese dell'emittente

Due aspetti sono spesso fraintesi. La Svizzera non tassa le plusvalenze del patrimonio privato delle persone fisiche: la ritenuta colpisce solo il reddito. E detenere titoli esteri in custodia svizzera non genera imposta preventiva svizzera — si applicano le regole del Paese dell'emittente.

A parte, sulle operazioni eseguite tramite un negoziatore svizzero si applica la tassa di bollo di negoziazione: 0,15% sui titoli svizzeri e 0,30% su quelli esteri, ripartita tra le parti.

La convenzione Italia–Svizzera

  • Dividendi — 15%. Un residente italiano recupera i 20 punti percentuali eccedenti il 35% svizzero.
  • Interessi — 12,5%. Gli interessi su depositi bancari sono di regola integralmente rimborsabili alla persona fisica.
  • Royalties — 5%, anche se la Svizzera non applica alcuna ritenuta interna.
  • Pensioni private: imponibili solo nello Stato di residenza.

Il lato italiano

L'Italia applica un'aliquota generale del 26% ai redditi finanziari — dividendi, gran parte degli interessi e plusvalenze — con il 12,5% sui titoli di Stato e assimilati. Un residente svizzero che percepisce dividendi italiani può scendere al 15% convenzionale, in via diretta dove l'intermediario lo consente oppure con istanza di rimborso.

Aliquote italiane rilevanti per un portafoglio Italia–Svizzera
VoceAliquota italianaNote
Dividendi corrisposti a non residenti26%15% in convenzione, o istanza di rimborso
Interessi su titoli di Stato italiani12,5%Spesso 0% per residenti white list
Interessi su obbligazioni societarie / depositi26%12,5% in convenzione
Redditi finanziari esteri di un residente italianoImposta sostitutiva 26%Spesso sul netto frontiera
IVAFE su attività finanziarie estere0,2% annuoOltre al monitoraggio in quadro RW

Il residente italiano con un conto svizzero ha inoltre obblighi dichiarativi autonomi: le attività estere vanno indicate nel quadro RW e l'IVAFE, pari allo 0,2% annuo, colpisce il valore delle attività finanziarie estere. Senza intermediario residente, l'imposta sostitutiva del 26% è liquidata in dichiarazione e il sollievo per l'imposta estera segue la regola del netto frontiera, non un pieno credito d'imposta.

Chiedere il rimborso dell'imposta preventiva

  1. Richiedere alla banca depositaria l'attestazione fiscale con il lordo e il 35% trattenuto.
  2. Compilare il modulo di rimborso previsto per il proprio Paese di residenza, pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
  3. Far attestare la residenza fiscale dall'ufficio competente (o allegare il certificato di residenza fiscale).
  4. Presentare l'istanza entro tre anni dalla fine dell'anno civile in cui il reddito è divenuto esigibile.
  5. Il rimborso è liquidato con bonifico in franchi svizzeri, di norma entro alcuni mesi.

Molte banche depositarie gestiscono la pratica per conto del cliente, talvolta a pagamento e solo per alcuni Paesi. Vale la pena chiederlo prima di aprire la relazione: su un portafoglio a cedola elevata, 20 punti percentuali recuperati o persi fanno una differenza rilevante nel tempo.

Fonti

Ultima revisione: settembre 2026. Le aliquote e la prassi cambiano: verificare sempre sulle fonti primarie.

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